Istruzione

Dimensionamento scolastico: la sede della Dirigenza in quale Istituto deve permanere? – Orizzonte Scuola Notizie


Un Comune agiva per contrastare il piano di dimensionamento scolastico e tra le varie motivazioni vi era il trasferimento dell'ufficio di presidenza. Si tratta dell'ennesimo contenzioso che ha suscitato questa materia e che vede pressoché le regioni prevalere poiché altro non fanno che applicare una normativa nazionale non dichiarata incostituzionale.

Il fatto

La Regione Basilicata agiva in attuazione dell'art. 19, commi 5, 5 bis e 5 sexies (aggiunto dall'art. 1, comma 557, L. n. 197/2022), DL n. 98/2011 conv. nella L. n. 111/2011, ai sensi del quale sono assegnati un Dirigente Scolastico ed un Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi esclusivamente alle Istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 alunni nei Comuni Montani), e del Decreto Interministeriale n. 127 del 30.6.2023, che, in applicazione del predetto art. 19, commi 5, 5 bis e 5 sexies, DL n. 98/2011 conv. nella L. n. 111/2011, e si stabiliva il contingente organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi per ogni Regione (con riferimento all'anno scolastico 2024/2025 per la Regione Basilicata il numero delle Dirigenze Scolastiche è stato ridotto da 110 a 84 ). Il comune in questione contestava:

  1. l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in quanto non era stata considerata la proposta del Comune ricorrente di accorpare gli Istituti scolastici di Tramutola, Grumento Nova e Montemurro, mentre l'impugnata Del. GR n. 9 del 5.1.2024 aveva accorpato gli Istituti scolastici di Montemurro a quelli di Viggiano, con assegnazione della dirigenza scolastica a Viggiano;
  2. la violazione dell'art. 1, comma 1, DPR n. 233/1998 (intitolato Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche), nella parte in cui prevede di “dare stabilità nel tempo” alle istituzioni scolastiche autonome, del punto 5.1 delle Linee Guida, approvate con Delibere GR n. 646 del 30.9.2022 n. 12 del 13.1.2023, nella parte in cui prevede che le Istituzioni scolastiche, per essere autonome, anche al fine dell'assegnazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, devono avere, di norma, un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio”; nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, sia perché negli anni l'Istituto scolastico di Tramutola aveva avuto un maggiore numero di alunni, mentre l'Istituto scolastico di Moliterno aveva registrato una diplomazia degli alunni, sia perché il Comune ricorrente con Del GM n. 62 del 22.6.2023 aveva approvato un Protocollo di Intesa con l'Associazione Italiana di Automazione Meccatronica della Confindustria, in quanto l'Istituto scolastico di Tramutola dispone di laboratori di meccatronica all'avanguardia. Si è costituito in giudizio la Regione Basilicata, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

Legittimo il trasferimento della Dirigenza Scolastica in altro plesso visti i “pochi” adempimenti

Il TAR per la Regione Basilicata N. 00478/2024 afferma, nel respingere il ricorso, che il Comune rappresenta la propria comunità nella cura dei suoi interessi e nella promozione del suo sviluppo, ma nel caso in commento non ha provato che i suoi cittadini ricevono un disagio dal trasferimento della dirigenza scolastica da Tramutola a Moliterno, tenuto puro conto delle circostanze che i pochi adempimenti, di competenza della dirigenza scolastica, possono essere effettuati presso gli uffici del plesso scolastico di Tramutola e/o telematicamente e che il Dirigente Scolastico di un Istituto di Istruzione Superiore, come nella specie, con più articolazioni territoriali alterna la sua presenza fisica durante la settimana nelle diverse sedi (al riguardo, questo Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale, statuito dalla Sez. III^ del TAR Catania con la Sentenza n. 3962 del 29.12.2021, che considera anche l'opposto orientamento giurisprudenziale delle Sentenze TAR Latina n. 297 del 31.3. 2015 e n. 407 dell'8.5.2013, TAR Friuli Venezia Giulia n. 465 del 24.10.2011 e TAR Lazio Sez. III n. secondo cui deve ritenersi che lo spostamento della dirigenza scolastica da Comune ad un altro, sebbene non comporta il trasferimento di alcuna attività didattica, produrre effetti diretti ed indiretti nei confronti degli abitanti del Comune ricorrente, con riferimento alle attività scolastiche di carattere amministrativo).



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *