Istruzione

Consiglio di Istituto: segnalazione e correzione errori fase preelettorale. Si possono annullare le elezioni? Vediamo quando è possibile: la scheda – Orizzonte Scuola Notizie


La normativa in vigore (OM n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998). non prevede l'annullamento delle elezioni del consiglio d'istituto né un eventuale rinnovo straordinario.

Procedura e tempistiche elettorali

Il ministero pubblica annualmente le scadenze elettorali e gli uffici regionali fissano le date delle elezioni, incluse quelle suppletive. I dirigenti scolastici le indicano seguendo l'ordinanza 215/91, che rende il procedimento pubblico e controllabile.

Casi di mancata elezione

L'annullamento può avvenire solo in circostanze particolari, come l'assenza di liste di candidati o l'inutilità delle elezioni. Ad esempio, l'art. 17 comma 4 valutazione che, nei convitti con meno di sei insegnanti, tutti i docenti fanno parte di diritto del consiglio. L'art. 6 prevede invece che, se il numero di elettori è pari o inferiore ai posti disponibili, tutti entrano automaticamente nell'organo collegiale.

Ricorsi per irregolarità

L'ordinanza prevede la possibilità di ricorrere per eventuali irregolarità. L'art. 28 regola i ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori. Gli elettori hanno cinque giorni per fare ricorso e la commissione elettorale decide entro i successivi cinque. Gli elenchi definitivi vengono poi messi a disposizione nei seggi.

Regolarità delle liste

L'art. 34 regola la verifica delle liste elettorali. La commissione può ridurre il numero di candidati in eccesso, eliminare i candidati presenti in più liste e annullare firme irregolari. Le irregolarità devono essere corrette entro tre giorni dall'avviso pubblico. Le decisioni sono impugnabili entro due giorni dalla loro pubblicazione.

Dopo la verifica delle liste e la risoluzione dei ricorsi, la fase preelettorale si conclude e si può procedere alle elezioni.

Ricorsi post-elettorali

Dopo le votazioni, è possibile presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati. La commissione esamina il ricorso e, se necessario, corregge i risultati entro cinque giorni.

Principio di conservazione degli atti

L'intero processo, quindi, è guidato dal principio di conservazione degli atti. Le schede vengono annullate solo in casi estremi, quando non è possibile determinare la volontà dell'elettore o quando la scheda lo rende riconoscibile. L'annullamento è considerato una misura estrema.



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