Istruzione

Docenti potenziamento non partecipano agli scrutini. E agli altri consigli di classe?


Il docente di potenziamento non partecipa agli scrutini intermedi e finali. E agli altri consigli di classe?

Valutazione primo e secondo grado

Primo grado

Per la valutazione intermedia e finale nella scuola secondaria di primo grado, così leggiamo nell'articolo 2/3 del D.lgs. 62/2017:

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto ottenuto da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o dal suo delegato.

Dunque, io docenti che svolgono attività finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, come nel caso dei docenti dipendenti su potenziamento, non partecipare ai consigli di classe per gli scrutini intermedi e finali, ma fornire ai membri degli stessi elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sugli obiettivi raggiunti.

Secondo grado

Quanto alla valutazione intermedia e finale nella scuola secondaria di secondo grado, così leggiamo nell'articolo 4/2 del DPR 122/09:

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il
profitto raggiunto da ciascun alunno.

Anche per la scuola secondaria, i docenti di potenziamento senza partecipare ai consigli di classee per gli scrutini intermedi e finali, ma fornire ai membri degli stessi elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e profitto raggiunto.

Docenti con cattedra mista

Non sono pochi i casi in cui i dirigenti scolastici non assegnano un solo docente su posto di potenziamento ma dividono le previste 18 ore tra diversi insegnanti. In tal caso, gli interessati hanno una cattedra/posto cosiddetto misto, ossia: parte delle ore su insegnamento curricolare e parte su potenziamento.

Nel caso suddetto, gli interessati parteciperanno ai consigli di classe in cui impartiscono l'insegnamento curricolare.

Analogamente, nel caso in cui un docente di potenziamento sostituisce un collega assente sino a 10 giorni, lo stesso parteciperà ad eventuali consigli di classe (scrutini e non) calendarizzati nel periodo in cui sostituisce il docente curricolare.

Consigli di classe

Se per i consigli di classe, finalizzati alla valutazione intermedia e finale, la non partecipazione dei docenti di potenziamento è prevista espressamente dalla normativa, lo stesso non si può dire per tutti gli altri consigli che si svolgono durante il corso dell'anno. Tuttavia, per analogia e considerato che gli stessi non sono assegnati alla classe, gli stessi non devono partecipare nemmeno ai consigli di classe che non riguardano la valutazione intermedia e finale.

D'altra parte, nel 2018 il Miur, tramite l'allora sottosegretario Giuliano, aveva chiarito che i docenti di potenziamento non fanno parte del consiglio di classe e conseguentemente delle commissioni d'esame di I grado.

Quesito

Sono un docente che ha ottenuto un incarico al 30 giugno su posto di potenziamento, non essendo presente la mia disciplina nel curricolo formativo dell'istituto. Attualmente sono prevalentemente impiegato per effettuare sostituzioni dei colleghi assenti e, all'interno di tali ore, svolgo lezioni della mia materia legata ad un progetto di ampliamento dell'offerta formativa. In più, vengo utilizzato come supporto ad alunni con bisogni educativi sprovvisti di sostegno. Ho un orario settimanale ma non ho delle ore fisse in nessuna classe. Vorrei chiedere se ho l'obbligo, o comunque può essermi imposto dal dirigente, di partecipare ai consigli di classe intermedia, fermo restando l'esclusione dagli scrutini.

Considerato che il lettore non è assegnato a nessuna classe, sebbene svolga supporto ad alunni con bisogni educativi sprovvisti di sostegno, lo stesso non dovrebbe partecipare a nessun consiglio di classe, come sopra illustrato.

Le risposte ai quesiti

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