Istruzione

Pensioni docenti e ATA, domande in scadenza il 21 ottobre. 67enni e 65enni possono non presentare istanza – Orizzonte Scuola Notizie


Scadono domani 21 ottobre i termini di presentazione delle domande di pensionamento del personale docente e ATA. Le domande, se accolte, avranno effetto dal 1° settembre 2025. Data e indicazioni sono state fornite dal MIM con circolare n. 150796 del 25 settembre 2024.

Il personale che compie 67anni entro il 31 agosto 2025 non è obbligato a presentare domanda. Neanche chi compie 65 anni entro la stessa data e maturazione 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini) o 41 anni e 10 mesi di contributi (donne).

E' obbligato a presentare domanda chi si dimette volontariamente.

Scadono domani anche le domande di trattenimento in servizio. La domanda non si presenta su Polis ma all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale.

Requisiti pensioni docenti e ATA 2025

Le domande si presentano su Polis Istanze online. La guida del MIM

Requisisco in sintesi:

  • Coloro che sono nati tra il 01/09/1958 e il 31/12/1958;
  • Coloro che entro il 31/12/2025 hanno maturato l'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
  • I docenti della scuola dell'infanzia che entro il 31/08/2025 hanno maturato l'anzianità contributiva di 30 anni e al 31/12/2025 hanno un'età anagrafica di almeno 66 anni e 7 mesi;
  • Le dipendenti che cessano con “Opzione donna”, ovvero hanno maturato al 31/12/2021 un'anzianità contributiva di 35 anni e un'anzianità anagrafica di 58 anni;
  • Le dipendenti che cessano con “Opzione donna”, ovvero hanno maturato al 31/12/2022 un'anzianità contributiva di 35 anni e un'anzianità anagrafica di 60 anni (ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 292, della legge n. 197/2022;
  • Le dipendenti che cessano con “Opzione donna”, ovvero hanno maturato al 31/12/2023 un'anzianità contributiva di 35 anni e un'anzianità anagrafica di 61 anni (ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 138, della legge n. 213/2022;
  • Coloro che al 31/12/2021 hanno maturato i requisiti per “Quota 100”, ovvero un'anzianità contributiva di 38 anni e un'anzianità anagrafica di 62 anni;
  • Coloro che al 31/12/2022 hanno maturato i requisiti per “Quota 102”, ovvero un'anzianità contributiva di 38 anni e un'anzianità anagrafica di 64 anni;
  • Coloro che al 31/12/2023 maturano i requisiti per “Pensione anticipata flessibile” ovvero un'anzianità contributiva di 41 anni e un'anzianità anagrafica di 62 anni;
  • Coloro che al 31/12/2024 maturano i requisiti per “Pensione anticipata flessibile” ovvero un'anzianità contributiva di 41 anni e un'anzianità anagrafica di 62 anni, con calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo.

La tabella ministeriale con i requisiti.



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