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Docente o ATA in malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi, posso chiedere proroga? Cosa accade dopo – Orizzonte Scuola Notizie


Docenti e personale ATA assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un massimo di 18 mesi. Tuttavia, al termine di questo periodo, ci sono possibilità e procedure specifiche da seguire.

Richiesta di proroga

Se le condizioni di salute del lavoratore lo richiedono, egli può presentare al dirigente scolastico una richiesta per la proroga della conservazione del posto per ulteriori 18 mesi. Questa proroga, se concessa, è senza retribuzione. Tuttavia, non esiste un diritto soggettivo del lavoratore a ottenere questa proroga: la sua concessione dipende dalla discrezionalità del dirigente.

Risoluzione del contratto

Il superamento dei 18 mesi di assenza legittima il dirigente scolastico a risolvere il contratto di lavoro. La risoluzione può essere avviata con una difficoltà formale al lavoratore, ma se il dirigente decide di concedere i successivi 18 mesi, deve attivare una procedura per accertare l'idoneità psicofisica del dipendente prima che questo rientra in servizio.

Accertamento dell'idoneità psicofisica

Alla scadenza dei 36 mesi (18 mesi iniziali più i 18 prorogati), il lavoratore deve essere sottoposto a una visita per verificare la sua capacità di riprendere le mansioni precedenti alla malattia. Se l'accertamento dichiara il dipendente permanentemente inidoneo, il dirigente procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, con il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Differenze con il licenziamento disciplinare

Il licenziamento per superamento del periodo di comportamento non segue necessariamente criteri cronologici stringenti e può essere applicato anche dopo la riammissione in servizio, se motivato. Questo lo distingue dal licenziamento disciplinare, che richiede un recesso immediato per garantire i diritti di difesa del dipendente.



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