Istruzione

Vincoli temporali per docente di sostegno che ottiene trasferimento in una scuola richiesta: quinquennale sul sostegno e triennale sulla scuola


Oltre al vincolo quinquennale sul sostegno il docente deve rispettare il vincolo triennale nella scuola richiesta e ottenuto nel trasferimento

Un lettore ci scrive:

Sono entrato in ruolo sul sostegno (secondaria di primo grado) nel settembre del 2019. Nell'a.s. 2022-2023 ho chiesto il trasferimento sempre sul sostegno (secondaria primo grado) e l'ho ottenuto su sede puntuale. Lo scorso anno scolastico (23-24) ho terminato il vincolo quinquennale ed ho chiesto il trasferimento su posto comune. Il trasferimento mi è stato negato poiché, essendo
stato soddisfatto su sede puntuale, sono soggetto al vincolo triennale su sede e tipologia di posto.
E' davvero così? Quando potrò chiedere il trasferimento su posto comune?

Il titolare docente sul sostegno è tenuto a rispettare l'obbligo di permanenza quinquennale in questa tipologia di posto, ma potrebbe essere interessato anche al vincolo triennale nella scuola di titolarità in seguito al trasferimento volontario con affetto analitica.

Vincolo quinquennale

Come stabilito nell'art.23 del CCNI sulla mobilità, il trasferimento sul sostegno del docente titolare su posto comune comporta la permanenza per almeno un quinquennio, a far data dalla decorrenza del trasferimento, su questa tipologia di posto.

Nello stesso modo si applica il vincolo di permanenza quinquennale per i docenti neo-immessi in ruolo sul sostegno.

Nel computo del quinquennio si considera anche l'eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo e deve essere calcolato l'anno scolastico in corso.

Il passaggio di ruolo condiziona il quinquennio che, per il docente di sostegno che ottiene questo movimento, ricomincia, in sintonia con quanto prevede il comma 11 del succitato art.23 dove si esplicita che “[…] I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio […]”

Mobilità per il docente titolare sul sostegno

Il docente nel vincolo quinquennale può partecipare alla mobilità, in assenza di altri vincoli, solo per posti sul sostegno.

Il docente che ha superato il quinquennio di permanenza sul sostegno, in assenza di altri vincoli, può partecipare alla mobilità sia per posti sul sostegno che per posto comune.

Quando, superato il quinquennio, il docente non può partecipare alla mobilità su posto comune?

Si può verificare il caso in cui un docente, pur avendo superato il vincolo quinquennale sul sostegno, non può comunque chiedere il trasferimento su posto comune.

È il caso che interessa il nostro lettore, titolare sul sostegno dall'anno scolastico 2019/20, trasferito con speciale analitica nel 2022/23, che risulta, quindi, aver concluso il quinquennio di permanenza sul sostegno lo scorso anno scolastico 2023/24.

Al docente in questione non è stata accolta la domanda di trasferimento su posto comune presentata l'anno scorso in quanto, pur avendo superato il vincolo quinquennale sul sostegno, risulta sottoposto ad un nuovo vincolo temporale determinato dal trasferimento ottenuto.
Si tratta del vincolo triennale nella scuola di titolarità.

Vincolo triennale

Il vincolo di permanenza triennale nella scuola ottenuto nel trasfeimento è stabilito nell'art.2 comma 2 del CCNI dove si chiarisce che “[…] il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo […]”

Il calcolo del triennio di permanenza nella scuola decorre dall'anno scolastico in cui si ottiene il trasferimento.

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, avendo ottenuto il trasferimento in una scuola richiesta analiticamente, non può partecipare alla mobilità per un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2022/23.

Il vincolo triennale si applica per qualsiasi tipologia di movimento, per cui il docente potrà chiedere il trasferimento del posto comune nella corrente anno scolastico 2024/25 per il 2025/26.

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